Il regolamento 1169/2011. Uno dei temi principali trattati dalla nuova disciplina del diritto alimentare e che, più di altri, ha per certo dei risvolti pratici significativi, è la normativa legata all’etichettatura degli alimenti. La materia si pone in evidenza giacché è di recente introduzione la nuova normativa che sostituisce integralmente il precedente Decreto Legislativo 109/1992 che, fino al 13 dicembre 2014, era la norma nazionale, disposta anch’essa in attuazione di direttive europee ( 89/395/CEE e 89/396/CEE) regolamentante l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Recentemente l’Unione Europea è dunque intervenuta per modificare la disciplina dell’etichettatura degli alimenti, disponendo il nuovo Regolamento 1169/2011, il quale opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale. Tale azione da parte del legislatore comunitario ha il precipuo fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.
Introduciamo innanzitutto dicendo che il regolamento trattato consta di 55 articoli e si applica dal 13 dicembre 2014, a eccezione delle previsioni normative trattanti la “dichiarazione nutrizionale” prevista dalla lettera l) par. 1 dell’art. 9 che si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dai “requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate”, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.
In primo luogo va sottolineato che l’utilizzo del regolamento al posto delle direttive evidenzia la volontà dell’Unione di non lasciare alcun margine di manovra agli Stati in merito all’applicazione concreta di tali norme: il regolamento, infatti, ha applicazione immediata e diretta e prevede un obbligo di mezzi e di fine, mentre la direttiva prevede semplicemente un obiettivo finale, lasciando agli Stati Membri la decisione circa le modalità attraverso le quali conseguire tale obiettivo.
Tornando al regolamento, si pone in primo luogo in evidenza il disposto di cui all’art. 38: esso stabilisce che “quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri”.
Si palesa dunque uno degli scopi primari della norma, che è quello di impedire indebite limitazioni alla circolazione di merci all’interno dell’UE.
L’altro obiettivo primario del regolamento in esame consiste nel dettare una disciplina conforme a livello Europeo in materia di etichettatura al fine primario di garantire trasparenza e protezione ai consumatori, tenendo conto però anche delle esigenze dei produttori. Infatti tra gli “Obiettivi generali” del Regolamento (art. 3) è previsto, al capo 1, che “La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare delle considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”. Tale previsione si deve però conciliare con quella di cui al capo 2 secondo cui “La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità”.
Passando all’aspetto pratico rilevano in particolare gli artt. 6 e 7 del regolamento, i quali rispettivamente indicano che “Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento” e che le cd. “Pratiche legali d’informazioni” sugli alimenti, informazioni che devono essere “precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore ” e non devono indure in errore.
Le principali preoccupazioni del legislatore europeo sono state quelle di evitare che il consumatore finale non attribuisca all’alimento effetti o proprietà che non possiede o che venga ingannato dall’etichettatura che palesa la presenza di un ingrediente quando in realtà ne è presente un altro. Si è poi prevista la necessità di evitare che in etichetta siano evidenziati come “particolari” caratteristiche che in realtà possiedono tutti gli alimenti. È previsto dalla norma altresì il divieto di far passare attraverso l’etichetta il messaggio che l’alimento abbia particolari proprietà in grado di prevenire, trattare o guarire malattie”.
Di fondamentale importanza è l’art. 9 del regolamento, poiché in esso sono elencate tutte le indicazioni obbligatorie che il produttore deve mettere in etichetta pena la previsioni di sanzioni. Nello specifico, queste sono:
1. a)”La denominazione dell’alimento”;
2. b)”L’elenco degli ingredienti”;
3. c)”Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico ….che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”;
4. d)”La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti”;
5. e)”La quantità netta dell’alimento”;
6. f)”Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza”;
7. g)”Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego”;
8. h)”Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare..”;
9. i)”Il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26″;
10. j)”Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento”;
11. k)”Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo”;
12. l)”Una dichiarazione nutrizionale”.
Relativamente a tale elenco è importante la sottolineatura di cui all’art. 12 del regolamento, il quale specifica che tali informazioni devono apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta, mentre il successivo articolo 13 evidenzia come tali informazioni debbano essere apposte su in un punto evidente e in modo tale da essere facilmente visibili.